Art. 5.
(Dipartimento dell'informazione
per la sicurezza).

      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento

 

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dell'informazione per la sicurezza (DIS).
      2. Il DIS coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'informazione per la sicurezza nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative dell'ISE e dell'ISI. Il DIS svolge in particolare i seguenti compiti:

          a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra il Sistema di informazione e sicurezza nazionale ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;

          b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dell'ISE e dell'ISI ed acquisisce le informative e le analisi da essi trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri;

          c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti da ISE, ISI, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'ISI e dell'ISE;

          d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISN, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISN;

          e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa, fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di

 

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carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri;

          f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

          g) cura e adegua il sistema informatico dei servizi di informazione e sicurezza, assicurando altresì gli eventuali collegamenti con i sistemi della stessa natura, facenti capo a Stati esteri o ad organizzazioni internazionali;

          h) elabora, d'intesa con l'ISE e l'ISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

          i) elabora, sentiti l'ISE e l'ISI, e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;

          l) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del Sistema di informazione e sicurezza nazionale, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'informazione per la sicurezza, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;

          m) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

          n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i

 

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rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;

          o) provvede alla gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN, definisce, con proprio decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS, dell'Ispettorato, degli Uffici centrali, nonché dell'Istituto superiore della sicurezza nazionale.
      4. La direzione del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISN.